GORIANO SICOLI-MONTE VELINO= 3-0 a tav.
Il Giudice Sportivo rilevato dal rapporto arbitrale che la Società Monte Velino non si è presentata in campo per disputare la gara in epigrafe, in applicazione dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. ha deliberato
- di infliggere alla Società Monte Velino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica;
- di comminare alla stessa società l'ammenda di Euro 150,00 prevista per la prima rinuncia;
- di farle infine obbligo di corrispondere alla Società Goriano Sicoli la somma di Euro 105,00 quale indennizzo per mancato incasso.
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