giovedì 27 settembre 2018

Aurora Sulmona e Morronese vincono a tavolino le gare della 1^ Giornata.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 16/ 9/2018 CERCHIO - AURORA (Inizialmente 2-2)

Il Giudice Sportivo - visto il reclamo della società Aurora, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Cerchio per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 2 a 2, il calciatore MONTAGLIANI Luca, che risulta squalificato per una gara effettiva (squalifica per recidiva in ammonizione) come da Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di L'Aquila - n. 46 del 31/05/2018; 
- esaminati il referto arbitrale e la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dai quali è emerso che il sig. MONTAGLIANI Luca ha effettivamente preso parte alla gara del 16/9/2018, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica inflitta, per recidiva in ammonizione nell'ultima gara della S.S. 2017/2018 (Play- Off del Campionato di Terza Categoria) e che, quindi, lo stesso non poteva essere impiegato nell'incontro in epigrafe; 
- preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33 comma 5, C.G.S.; 
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.15 del 20 Settembre u.s. e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 17, comma 5 lett. a), e 33 comma 5 C.G.S.; 
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Cerchio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Cerchio / Aurora 0 a 3; 
2) di inibire il dirigente responsabile della società Cerchio, Sig. Di Domenico Stefano, fino al 3/10/2018; 
3) di accreditare la tassa di reclamo.

Gara del 16/ 9/2018 POLISPORTIVA MORRONESE - COLLARMELE (inizialmente 0-1)

Il Giudice Sportivo - visto il reclamo della società Polisportiva Morronese, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale si chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Collarmele per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 0 a 1, il calciatore PICCONE Olimpio, che risulta squalificato come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Abruzzo n. 59 del 26/04/2018; 
- esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che: 
-il calciatore PICCONE Olimpio nella S.S. 2017/2018, era tesserato con la società Vallelonga - Campionato di Prima Categoria- e che lo stesso è stato squalificato per due gare effettive nella gara del 22/04/2018;
- il suddetto calciatore non ha preso parte alla gara del 29/04/2018, scontando una delle due giornate di squalifica, nonostante la gara si sia conclusa anticipatamente in quanto la società di appartenenza, dal munto 21º del secondo tempo, non disponeva del numero minimo di giocatori; 
- nel successivo incontro del 6/05/2018 (ultima gara di campionato) il suddetto calciatore non ha scontato la seconda giornata di squalifica in quanto la società di appartenenza (Vallelonga) ha rinunciato a disputare la gara, come da C.U. del C.R. Abruzzo N.61 del 10/05/2018; 
- Visto l'art. 22 del C.G.S., a mente del quale "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art.17, e non so no state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della Giustizia Sportiva" (comma 4), mentre " Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe dovuto prendere parte per l'effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva"(comma 5);
- riscontrato dal referto arbitrale che il sig. Piccone Olimpio, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società Collarmele, ha effettivamente preso parte alla gara del 16/9/2018, prima gara utile in cui doveva scontare la squalifica residua inflitta con il C.U. n.59/2018 cit. ai sensi dell'art. 22 C.G.S.; 
- preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art.33, comma 5, C.G.S.; 
- ai sensi degli artt. 17 comma 5 lett.a), 33 e 46 del C.G.S.; 
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Polisportiva Morronese / Collarmele 3 a 0; 
2) di inibire il dirigente responsabile della società Collarmele, Sig. Aquila Filippo, fino al 3/10/2018; 
3) di accreditare la tassa di reclamo. 

Nessun commento: