Svincolo per inattività del calciatore (Ex Art. 109 delle Noif FIGC)
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.
1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso dl ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l’obbligo dl dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolare può investire direttamente della richiesta dl svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione del Comitato.
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