Per opportuna conoscenza si richiamano le Società interessate ai seguenti adempimenti relatiivi all’utilizzo dei giovani calciatori quindicenni.
I calciatori “giovani” tesserati per le Società associate nelle Leghe possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori “giovani”, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e i calciatori di sesso femminile, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono tuttavia partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, purchè autorizzati dal Comitato Regionale, quale organo federale ai sensi dell’art. 3 dello Statuto federale, territorialmente competente. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della Società che fa richiesta, dei seguenti documenti:
a) certificato di idoneità specifica all’attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
b) relazione di un medico sociale, o in mancanza di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore alla partecipazione a tale attività.
La partecipazione del calciatore ad attività agonistica, senza l’autorizzazione del Comitato Regionale, comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 12 comma 5 del C.G.S.
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