sabato 13 agosto 2011

Visita medica calciatori.

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far rispettare ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio.

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