giovedì 21 marzo 2013

Impiego Giovani Calciatori: STAGIONE 2013/14

Limite di Partecipazione Calciatori in relazione all’età – S.S. 2013/2014 Campionati di Eccellenza e Promozione e 1^ Categoria.
 
L'AQUILA - Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 14 Marzo 2013 , nella logica di continuità e programmazione aventi il fine di mirare ad incentivare e valorizzare il patrimonio giovanile, ha deliberato di far obbligo alle Società partecipanti al campionato di:

ECCELLENZA
di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno TRE calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
1 nato dal 1° gennaio 1993 in poi
1 nato dal 1° gennaio 1994 in poi
1 nato dal 1° gennaio 1995 in poi
 
PROMOZIONE
di impiegare - sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno TRE calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
1 nato dal 1° gennaio 1993 in poi
1 nato dal 1° gennaio 1994 in poi
1 nato dal 1° gennaio 1995 in poi

PRIMA CATEGORIA
di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno DUE calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
1 nato dal 1° gennaio 1991 in poi
1 nato dal 1° gennaio 1992 in poi.

Circa i meccanismi e le modalità procedurali attinenti agli avvicendamenti dei cosiddetti “calciatori giovani” è opportuno precisare che le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva. Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età prestabilite. L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

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