giovedì 10 giugno 2010

Svincolo dei calciatori per Decadenza Art. 32 bis delle N.O.I.F

Durata del vincolo di Tesseramento e Svincolo per Decadenza Art. 32 bis delle N.O.I.F.

1. I calciatori che entro il termine della stagione 2009/2010, abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità stabilite al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 dell’art. 94 ter.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44** del Codice di Giustizia Sportiva.

I calciatori che si sono avvalsi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento nelle stagioni scorse, saranno svincolati d’autorità al termine della stagione sportiva 2009/2010.

►Per poter partecipare all’attività ufficiale, i suddetti calciatori dovranno provvedere all’aggiornamento della posizione di tesseramento.

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